• Controllo accessi quando è obbligatorio

    Quando è obbligatorio dotarsi di un sistema di controllo degli accessi?

    Al momento è obbligatorio in questi casi:

    1. vendita online (e-ticket o biglietto elettronico) di biglietti ed abbonamenti
    2. per l'accesso ad eventi calcistici soggetti ad obbligo di rilascio di biglietto nominativo
    3. per l'accesso ad eventi sportivi soggetti all'obbligo di presentazione della tessera del tifoso
    4. Cosa fare prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento?

      Rassegna estiva, concerti, cinema, musei, mostre, fiere, parchi, sport... indipendentemente dal tipo di evento che intendi organizzare, o per cui vuoi solo vendere biglietti, ci sono delle regole da rispettare.

      Cosa fare prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento?

      Prima di organizzare e iniziare a vendere i biglietti per un'attività di spettacolo o trattenimento è necessario ottenere un permesso dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e nel caso sia richiesto, dotarsi di un sistema di biglietteria automatizzata o stipulare un contratto per l'uso in outsourcing di un sistema omologato per la vendita di biglietti ed abbonamenti.
      Questo perché In Italia le opere frutto dell'ingegno sono tutelate dal diritto di autore, che si instaura nel momento della creazione dell'opera, diversamente da altre legislazioni in cui il diritto di un autore è subordinato al compimento di un'azione quale la registrazione (es: copyright).

      "Art. 1 (estratto) - Sono protette... le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione..."
      Per conoscere la normativa aggiornata consigliamo di leggere l'ultima versione sempre disponibile sul sito di SIAE ora disponibile a questo link(http://to.ticka.it/LeggeDirittoAutore).

      Come dicevamo, prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento ad oggi è necessario richiedere un permesso. In questo articolo ne riassumiamo i punti salienti:

      TITOLARE DEL PERMESSO
      Il titolare del presente Permesso è l'Organizzatore della Manifestazione (di seguito anche “Trattenimento”, “Spettacolo” o “Evento”) nel corso della quale avranno luogo le utilizzazioni consentite dal Permesso stesso. Eventuale Contitolare del Permesso è il coorganizzatore ( soggetto percettore di proventi collegati funzionalmente alla realizzazione dell’Evento).
      Organizzatore e coorganizzatore sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute a SIAE.
      Compete all’Organizzatore l’obbligo di comunicare a SIAE generalità e recapiti di eventuali coorganizzatori.

      GARANZIA
      Nel caso di Manifestazioni Gratuite (art. 4 lett. a) nessuna garanzia è dovuta.
      Per le Manifestazioni Non Gratuite (art. 4 lett. b) l’Organizzatore deve costituire - a garanzia del pagamento degli importi dovuti - un adeguato deposito pecuniario presso l’Ufficio SIAE territorialmente competente.

      TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DEL COMPENSO PER DIRITTO D'AUTORE
      Le Manifestazioni si definiscono:
      a) Gratuite: Manifestazioni senza alcun introito di nessun tipo; è dovuto un compenso fisso in base alle tabelle tariffarie consultabili presso gli Uffici SIAE, nonché pubblicate sul sito www.siae.it.
      Per gli eventi aziendali (Manifestazioni organizzate da o per conto di aziende per finalità di promozione della propria attività/marchio/prodotti, o realizzati a favore dei propri invitati/clienti/collaboratori/personale/soci ecc.) è dovuto un compenso commisurato all’importo sostenuto per l’allestimento dell’Evento (es. cachet degli artisti e/o rimborsi spesa riconosciuti, spese tecniche sostenute per l’Evento, ecc.), fatti salvi i minimi di compenso dovuti indicati al punto n. 9) delle Condizioni Particolari.
      b) Non Gratuite: Manifestazioni con introiti da vendita di titoli di accesso e/o con altri proventi comunque derivanti dall’organizzazione dell’Evento.
      Per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, con titoli di accesso o con altri proventi, il compenso è dovuto, oltre che sugli ingressi e posti a pagamento, anche su quelli gratuiti o di favore, sui diritti di prevendita, sugli abbonamenti, sulle quote sociali, sulle oblazioni, sui sussidi, sulle dotazioni, sui contributi, sui proventi per sponsorizzazioni o abbinamento pubblicitario, sui proventi per cessione dei diritti di ripresa sonora, televisiva o di altro mezzo di diffusione a distanza della Manifestazione o di parti di essa (indipendentemente dalla effettiva diffusione), sui proventi per cessione di diritti di sfruttamento delle suddette riprese, sui proventi per somministrazione di alimenti o bevande e sugli altri proventi di qualsiasi natura corrisposti da chiunque e a qualsiasi titolo, compresi quelli derivanti dalla vendita di programmi di sala, dalla vendita o noleggio di oggetti o accessori, ove si tratti di servizi od oggetti da utilizzarsi all’interno del locale in relazione allo svolgimento dell’Evento. Tutte le tipologie di proventi sopra descritte costituiscono base di calcolo del compenso per Diritto d’Autore, anche nel caso in cui risultino conseguiti da soggetto diverso dall’Organizzatore in virtù di qualsiasi titolo negoziale.

      Per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, determinata la base di calcolo computando anche gli eventuali abbattimenti forfettari previsti, il compenso dovuto per Diritto d’Autore si calcola applicando l’aliquota percentuale prevista per la corrispondente tipologia di Manifestazione, (punto n. 9) delle Condizioni Particolari fatti salvi i minimi di compenso dovuti). La misura degli abbattimenti forfettari, dei minimi di compenso e delle aliquote è pubblicata sul sito www.siae.it.
      Non rientrano nelle Manifestazioni Non Gratuite le Feste Private (art. 14).
      L'Organizzatore non può fornire titoli di accesso – nel caso di Manifestazioni con ingresso a pagamento – a società o ad altri soggetti operanti professionalmente ed in forma organizzata mediante l’utilizzo di piattaforme online e siti web nel c.d. "mercato secondario" (secondary ticketing).

      RENDICONTAZIONE
      L’Organizzatore provvederà, entro le scadenze previste (I termini di pagamento per ogni tipologia di spettacolo o intrattenimento sono pubblicati nel sito www.siae.it.) a compilare e a trasmettere all’ufficio SIAE competente, anche utilizzando il servizio online “Portale Organizzatori Professionali” disponibile nel sito web www.siae.it, una rendicontazione comprensiva di tutti gli introiti percepiti per l’Evento, corredata, ove previsti, dai modelli C1 e C2 di cui all’allegato C del provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/07/2001 ovvero dalle dichiarazioni di incasso mensili.

      PENALI
      In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti, l’Organizzatore dovrà versare, oltre al compenso per Diritto d'Autore, una penale per i maggiori oneri di cui viene gravata SIAE per le operazioni supplementari di accertamento, verifica e ripartizione. Tale penale è calcolata sul compenso per Diritti d’Autore non corrisposti nei termini sopra stabiliti e va da un minimo del 5% fino al 15° giorno di ritardo, al per arrivare al 30% oltre il 60° giorno di ritardo. Inoltre non varranno le riduzioni eventualmente previste.

      OPERE AMMINISTRATE DALLE SEZIONI LIRICA e DOR
      Per le opere amministrate dalle Sezioni Lirica e DOR l’Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:
      a) divieto di procedere a modificazioni dell'opera drammatica, drammatico-musicale o letteraria, di rappresentare parti o brani staccati di opere drammatiche o drammatico-musicali, di inserire parti o altre opere, di mutare il titolo dell'opera così come indicato nel presente Permesso;
      b) obbligo di annunciare in tutta la pubblicità dello Spettacolo: titolo, genere e numero degli atti dell'opera, nome dell'autore originale, dell'eventuale traduttore od elaboratore (riduttore, revisore. etc.) e dell'editore sia del testo letterario che della parte musicale, nonché dell'autore delle coreografie;
      c) divieto di eseguire - nel caso di rappresentazione di opere liriche - qualsiasi pezzo staccato durante gli intermezzi dello Spettacolo. Tali esecuzioni - se autorizzate - dovranno eventualmente essere fatte all'inizio o alla fine dello Spettacolo;
      d) obbligo, per quanto riguarda le opere teatrali e liriche, di: accertarsi se la Compagnia sia in possesso del Permesso Generale o di documento ad esso equivalente, rilasciato da SIAE, che autorizza la rappresentazione delle opere oggetto della Manifestazione; corrispondere a SIAE i compensi per Diritto d'Autore nella misura indicata nel Permesso Generale o documento equivalente, rilasciato alla Compagnia.

      OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE OLAF
      Per le letture delle opere amministrate dalla Sezione OLAF l’Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:
      a) obbligo di compilare, all'atto della richiesta del Permesso, il prospetto, mod. 340, in cui deve essere specificata la data della Manifestazione, il titolo di ogni singola opera letteraria utilizzata, l'autore originale e l'eventuale traduttore e l'editore del libro da cui è tratto il brano e/o la poesia utilizzata. Per ogni opera letta e non indicata nel programma, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale per un importo fino al 5% dell’intero compenso dovuto per Diritto d’Autore, con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante

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    5. Prevendita e diritti per servizi specifici - Over commission

      Volete sapere qual è il trattamento fiscale dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti come aggiuntivi rispetto alla prevendita?

      Il quesito posto dalla SIAE mirava a capire se i corrispettivi per i servizi aggiuntivi dovessero essere certificati o meno dai sistemi di biglietteria automatizzata, perché il diritto di prevendita costituisce "parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo" e come tale soggetto all'obbligo di certificazione a mezzo di misuratore fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (circolare n. 165 del 7 settembre 2000 e risoluzione n. 88 del 12 giugno 2001 di Agenzia delle Entrate).

    6. Secondary ticketing: arrivato il provvedimento ed i primi chiarimenti

      Il 27/06/2019 nel tardo pomeriggio è stato finalmente pubblicato sul sito di Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le "misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso" ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. c.d. norme anti Secondary ticketing, che entreranno in vigore dal prossimo lunedì 1° luglio.

      Contestualmente sono stati pubblicati anche i primi chiarimenti.

      Aggiornamento del 10/07/2019:  il cosiddetto "Decreto cultura"* n. 59 del 28/06, in vigore dal 30/6/2019, con l'articolo 4 ha incluso tra gli esclusi dall'obbligo del biglietto nominativo gli appuntamenti dello spettacolo viaggiante con più di 5 mila persone, a cui i parchi acquatici e a tema sono assimilati .
      Per la Legge 18 marzo 1968 n. 337 INFATTI sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

      Le nostre considerazioni e i nostri dubbi, oltre alla nostra perplessità sulle tempistiche, rimangono tutte valide Secondary ticketing: lo schema di provvedimento del marzo 2019 lascia molti dubbi

      Se volete leggere il provvedimento (e relativi chiarimenti) lo trovate sul sito di Agenzia delle entrate.

       

       

       

       

    7. Secondary ticketing: lo schema di provvedimento del marzo 2019 lascia molti dubbi

      foto biglietti con marchio sistema di biglietteria ticka

      È disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate lo schema di provvedimento contenente le misure attuative in materia di vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. 

      Il provvedimento contiene inoltre modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate che approfondiremo in un altro articolo.

      AGGIORNAMENTO: Il 27/06/2019 è stato pubblicato sul sito di Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le "misure attuative in materia di vendita o qualsiai altra forma di collocamento di titoli di accesso", invariato rispetto allo schema di provvedimento stesso, qui trovate il link Secondary ticketing: arrivato il provvedimento ed i primi chiarimenti

      La parte più interessante del provvedimento è quella relativa alle misure finalizzate a contrastare il fenomeno del Secondary ticketing: cioè la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo o intrattenimento effettuata da soggetti diversi rispetto ai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.

      Il caso tipico è quello di spettacoli importanti, per i quali i biglietti disponibili terminano a poche ore (in alcuni casi minuti) dall’apertura delle vendite, salvo “riapparire” a prezzo maggiorato su circuiti di vendita secondari.

      Per fare questo, nello schema di provvedimento presentato si è agito su più fronti, in base alla tipologia di eventi:

      1. manifestazioni da intrattenimento (tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640), o spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino a 1000 TITOLI messi in vendita: da ora in breve SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO FINO A 1.000;

      2. manifestazioni da intrattenimento (tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640), o spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)oltre 1000 TITOLI messi in vendita: da ora in breve SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO OLTRE 1.000

      3. manifestazioni spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi manifestazioni sportive e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo)  in locali con capienza OLTRE 5.000 posti:da ora in breve SPETTACOLO OLTRE 5.000;

        AGGIORNAMENTO 30/06/2019:  tra gli esclusidall'obbligo del biglietto nominativo anche gli appuntamenti dello spettacolo viaggiante con più di 5 mila persone, a cui i parchi acquatici e a tema sono assimilati ("Decreto cultura" n. 59 del 28/06, in vigore dal 30/6/2019, art.4)

       

      SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO FINO A 1.000

      I titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono impedire ai BOT di acquistare:

      1. grazie all’uso dei CAPTCHA;
      2. altro vincolo è quello di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto del gdpr.

      IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO (LOG IMMODIFICABILE) DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE

      SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO OLTRE 1.000

      I titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono impedire ai BOT di acquistare

      • grazie all’uso dei CAPTCHA;
      • introducendo limitazioni e vincoli legati all’identificazione degli acquirenti e alla transazione, consentendo l’acquisto solo rispettando questi parametri:
        • massimo 10 titoli per evento per ogni utente identificato
        • non rilascia immediatamente il titolo ma lo invia successivamente
        • identificazione certa dell’acquirente con numero cellulare validato cui viene inviato codice OTP per la convalida della transazione o SPID
      • altro vincolo è quello di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto del gdpr.

      IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO (LOG IMMODIFICABILE) DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE IDENTIFICATO

      SPETTACOLO OLTRE 5.000

      i titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono:

      1. rispettare quanto previsto per SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO fino a 1.000 o oltre 1.000 in base al caso, INOLTRE;
      2. dal 1 luglio 2019 i titoli di accesso sono nominativi e il controllo accessi avviene con riconoscimento personale => sul titolo nome e cognome (anche per minori), se riconoscimento non avviene non si entra;
      3. garantire cambio nominativo e rimessa in vendita che può avvenire solo se intestatario o acquirente sono in possesso del titolo col nominativo e rispettivo sigillo fiscale, tramite circuito primario, senza sovrapprezzo e con il tracciamento della correlazione come operazioni collegate,con annullamento del titolo (con indicazione della causale) e riemissione contestuale al nuovo nominativo.

      IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE IDENTIFICATO

       

      CONSIDERAZIONI

      Per quanto riguarda i titolari dei sistemi di emissione questa normativa comporterà anche maggiori responsabilità in merito al trattamento dei dati personali in quanto è in capo a loro che lo schema di provvedimento (Capo V)  fa ricadere la responsabilità di “adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali” che adesso saranno necessariamente anche o il numero cellulare o lo SPID.

       A meno di due mesi dalla data di entrata in vigore della normativa non ci risulta siano stati chiariti molti dei dubbi interpretativi degli addetti ai lavori, tra i quali i nostri che illustriamo di seguito.

      DUBBI

      Quando si parla di “eventi con vendita attraverso reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso in numero SUPERIORE A 1.000 (mille)” non si entra nel merito della gestione degli ABBONAMENTI OPEN che per definizione non fanno riferimento ad un solo evento, ma ad una molteplicità di eventi potenzialmente fruibili, come si determina la correlazione tra abbonamento open ed evento in relazione al calcolo del limite dei 1.000 titoli di accesso in vendita?

      In relazione all’utilizzo del CAPTCHA si fa riferimento a: nel testo del provvedimento “il sistema on line richiede all’utente acquirente, preliminarmente alla fase di composizione dell’ordine (c.d. ‘carrello’), l’esecuzione del CAPTCHA”; nell’allegato tecnico “Al momento della composizione dell’ordine dei titoli di accesso desiderati (ovvero del loro inserimento all’interno di un “carrello”) il sistema presenta all’utente acquirente un test CAPTCHA o re-CAPTCHA, superato il quale l’operazione viene effettuata con successo”; in molti sistemi la composizione dell’ordine è distinta e successiva alla compilazione del carrello, qual è il momento “corretto” per presentare il CAPTCHA, all’ “aggiungi al carrello”, al “procedi all’ordine”, su ogni inserimento nel carrello?

      Queste risposte sono essenziali e devono essere univoche per non creare disparità di trattamento ed opportunità tra i diversi produttori.

      Speriamo venga presto offerto un canale per la presentazione dei quesiti e formulazione delle risposte, canale auspicabilmente più “leggero” del classico interpello anche se altrettanto autorevole.

      Qui potete trovare lo schema di provvedimento ed i relativi allegati tecnici.

      Tariffa DPR 640 1972 - Intrattenimenti

      1) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

      2) Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.

      3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

      4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

      Tabella C - DPR 633 1972 - Spettacoli ed altre attività

      1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

      2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

      3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora

      ...
    8. Secondary ticketing: nuovo provvedimento e proroga termini

      Con il Provvedimento n. 129039/2020 del 12/3/2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati modificati alcuni importanti punti del precedente provvedimento n. 223774 del 27 giugno 2019 contenente le "misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso" ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. c.d. norme anti secondary ticketing, che sono entrate in vigore dal 1° luglio.

      1. lo spettacolo viaggiante (a cui i parchi acquatici e a tema sono assimilati) è stato esplicitamente escluso dalle disposizioni relative ai titoli di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 (cinquemila).
        Quindi non sarà obbligatorio il titolo nominativo, con il conseguente obbligo di controllo dell’identità all’ingresso. Allo stesso modo i titoli acquistati potranno essere ceduti senza dover sottostare a tutti i vincoli connessi ai titoli nominativi:
         
        • ATTENZIONE, le norme relative al secondary ticketing rimangono in vigore, in particolare  ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 recita: "la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie."
           
      2. è stata semplificata la proroga di validità del provvedimento di idoneità con autocertificazione per i sistemi già riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate, purché non vendano titoli on-line, ovvero effettuino vendita onlinesolo per eventi che prevedono la vendita on-line di titoli di accesso in numero non superiore a 1.000 (mille);

      3. Il termine del 27 marzo 2020, entro cui era fissato l’obbligo di ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata è stato prorogato di ulteriori 9 mesi.*

      *”La proroga viene disposta al solo fine di consentire agli Enti Certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019...e tiene altresì conto delle recenti disposizioni emanate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.”

      Riteniamo che la proroga dei termini, al di là della situazione contingente legata all’epidemia in corso, fosse prevedibile stante tutte le difficoltà applicative che di fatto rendono complesse le attività di certificazione.

      Al momento il provvedimento non è ancora stato inserito nella sezione dedicata alle biglietterie automatizzate ma è disponibile nell’archivio delle news del sito di Agenzia delle Entrate, qui potete scaricarlo in .pdf

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