Domande e risposte (Faq) sistema di biglietteria
Come e quando posso essere annullati i titoli di accesso?
Termini e condizioni per l'annullamento dei titoli di accesso sono regolamentati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13/07/2000
"L’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 stabilisce che “il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
L’articolo 7, comma 2, del decreto in esame prevede che “il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 7 stabilisce che “in caso di mancata effettuazione dell’evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte”. La norma sopra richiamata prevede, in sostanza, le ipotesi in cui è consentito l’annullamento del titolo di accesso nonché le procedure e i termini per l’annullamento dei medesimi titoli emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Nel tempo sono stati forniti vari pareri e chiarimenti successivi, tra cui la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 di cui riportiamo una sintesi:
La circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 ha sintetizzato la disciplina dell’annullamento del titolo di accesso, precisando che lo stesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l’emissione, con descrizione anche della causale: “a) in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento (articolo 7, comma 1); b) immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato (articolo 7, comma 2); c) entro i termini di versamento delle imposte qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi (articolo 7, comma 3)”.