Normativa e varie

SIAE

La SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori collabora con l’Amministrazione finanziaria dello stato attraverso una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Tra i compiti derivanti dalla convenzione figura la gestione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, delle biglietterie automatizzate. Tale attività, di natura tecnico-amministrativa, prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria.

I sistemi di biglietteria automatizzata servono a certificare gli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, purché dotati di SMART CARD di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con Agenzia delle Entrate; attualmente inoltre rilasciano i “titoli di accesso” e consentono di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica.

Sul sito della SIAE è disponibile il testo della convenzione oltre a maggiori approfondimenti sulle biglietterie automatizzate.

AGENZIA ENTRATE

Agenzia delle entrate ha tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

Rilascia i provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate, la cui gestione è affidata alla SIAE. Sul sito di Agenzia delle Entrate sono pubblicati tutti i produttori di sistemi di biglietteria destinatari di un provvedimento di idoneità, oltre a tutti i documenti normativi.

Aggiornamenti normativi e chiarimenti

In questa sezione sono pubblicati - in forma non periodica - aggiornamenti, disamine, norme e chiarimenti in merito alle biglietterie automatizzate. Non mancano consigli e casi studio derivanti dall'esperienza di PlaNet nei sistemi di biglietteria automatizzata (che opera in questo settore già dal 1998) ed esempi pratici, per contribuire ad una gestione efficiente ed efficace della propria biglietteria, per trasformarla in un potente strumento di marketing oltre che amministrativo.

NB: I documenti riportati come fonte normativa in questo sito sono di proprietà e rimangono sotto la responsabilità degli enti che li hanno pubblicati, non garantiamo rappresentino la verisone corretta né tantomeno l'ultima versione aggiornata in vigore al momento della lettura dell'articolo e invitiamo i visitatori del nostro sito a verificare sempre le fonti ufficiali o a richiedere una consulenza specifica.

Come si gestisce il cambio di un evento in abbonamento?

Teatro, cinema, palazzetto dello sport, spazio eventi... qualunque biglietteria prima o poi si trova ad affrontare la questione: viene annullato un evento inserito in abbonamenti già emessi.

Come gestire al meglio il cambio evento in abbonamento?

Se ci sono i termini per l’annullamento (come da nostro precedente articolo) e se non ne sono stati emessi troppi, la scelta più comoda è annullarli ed emettere gli abbonamenti aggiornati.
In tutti gli altri casi si può ricorrere al biglietto cortesia ad un prezzo agevolato, anche se in ogni caso va gestita opportunamente la cancellazione dell’evento ai fini fiscali.

Per situazioni dove questo evento si può verificare con frequenza si può ricorrere, se supportati dal sistema di biglietteria, all’emissione di Abbonamenti Open con la contestuale emissione di Biglietti Abbonamento per tutti gli eventi in abbonamento. In questo caso il cambio viene gestito con l’annullamento dei soli biglietti abbonamento dell’evento cancellato e la nuova emissione di quelli corretti.

Se l’evento, invece, viene semplicemente rinviato - purché entro un termine di 90 giorni* - i titoli di accesso possono essere considerati validi anche per la nuova data.

* Questo principio deriva dal parere SIAE ( ) in cui si richiama l’Art. 6. – Comma 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n.544  - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti:

Art. 6. - Modalità e termini di pagamento
1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.
3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
Nello specifico quindi, il comma 3 viene esteso anche al caso degli spettacoli.


In caso di anticipo dell’evento? Non ci risultano pronunciamenti.

 

 

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