Dal 2026 RT collegato al POS: le attività di spettacolo con biglietteria automatizzata sono esonerate
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo di collegare il registratore telematico (RT) ai POS e agli altri sistemi di pagamento elettronico.
L’obiettivo del legislatore è far “parlare” tra loro:
- chi registra i corrispettivi (RT)
- e chi incassa i pagamenti elettronici (POS, app, wallet, ecc.),
così da controllare che gli incassi e i documenti emessi siano coerenti.
La buona notizia è che questo obbligo non riguarda le attività di spettacolo che certificano i corrispettivi con titoli di accesso emessi da misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, oppure con ricevute/scontrini fiscali manuali nei casi consentiti.
Chi rientra nell’esonero
L’esonero dal collegamento RT–POS riguarda le attività spettacolistiche indicate nella Tabella C del DPR 633/72, per le quali si applica il regime IVA dell’art. 74-quater.
In pratica, parliamo ad esempio di:
- cinema
- eventi e spettacoli sportivi
- concerti e musica dal vivo (quando hanno un certo peso nell’apertura del locale)
- teatri, circhi, spettacolo viaggiante
- mostre, fiere, esposizioni e rassegne cinematografiche riconosciute
- altre manifestazioni similari elencate nella norma.
Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite:
- titolo di accesso emesso da misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, come ticka
- oppure, per i cosiddetti “contribuenti minori” (volume d’affari fino a 50.000 euro), anche tramite ricevute o scontrini fiscali manuali/prestampati, con le indicazioni richieste dalla legge.
I dati dei titoli di accesso vengono poi trasmessi a SIAE, che li rende disponibili all’Agenzia delle Entrate: per questo motivo questi corrispettivi sono già esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica ex art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e, di conseguenza, non scatta l’obbligo di collegamento tecnico RT–POS.
Cosa significa se usi una biglietteria automatizzata SIAE (come ticka)
Se organizzi spettacoli, eventi, mostre, fiere, cinema, teatro e:
- rientri tra le attività della Tabella C;
- utilizzi una biglietteria automatizzata certificata SIAE per emettere i titoli di accesso;
dal 1° gennaio 2026, per la parte di vendita biglietti, non sei obbligato a collegare il POS al registratore telematico.
In pratica puoi continuare a:
- vendere i biglietti alla cassa e online tramite la biglietteria automatizzata;
- gestire corrispettivi e report come fai oggi;
- usare POS e pagamenti elettronici come hai sempre fatto
Attenzione alle attività accessorie
L’esonero riguarda i corrispettivi delle attività di spettacolo certificate con titolo di accesso o ricevuta/scontrino manuale nei limiti previsti.
Se all’interno della tua struttura svolgi anche attività inerenti a:
- bar o ristorazione,
- vendita di merchandising,
- altri servizi separati dal biglietto,
per queste attività potrebbero continuare a valere le regole ordinarie su registratore telematico, trasmissione dei corrispettivi e collegamento con il POS. È quindi importante confrontarsi con il proprio consulente per valutare ogni caso concreto.
Come può aiutarti ticka
Se ti riconosci in uno di questi casi:
- gestisci eventi, spettacoli, cinema, mostre o fiere;
- vuoi essere certo/a di sfruttare correttamente l’esonero RT–POS previsto per le attività di spettacolo;
- stai valutando il passaggio a una biglietteria automatizzata SIAE o vuoi aggiornare quella che usi,
con ticka puoi:
Se vuoi capire come applicare queste regole al tuo caso specifico e come strutturare al meglio la tua biglietteria automatizzata, contatta il team ticka: possiamo analizzare insieme la tua situazione e proporti la soluzione più adatta.
Fonti: Provvedimento Agenzia delle Entrate del 25-09-2025