Ripresa di spettacoli aperti al pubblico e altre novità anche per musei e mostre, col DPCM del 2 marzo 2021

foto donna seduta in una platea di teatro

Con il DL n 15 del Governo Draghi è stato prorogato il divieto di spostamento tra regioni e province autonome fino al 27 marzo prossimo e dal 6 marzo entra in vigore il DPCM 2 marzo 2021 con alcune modifiche alle “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” valide nelle aree che saranno classificate in zona gialla o bianca.

ZONE GIALLE - MUSEI, MOSTRE E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

Novità per i Musei e le mostre, che dal 27 marzo 2021 (art. 14) vedono aggiungersi l’apertura il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre rispettando specifiche disposizioni previste dall’allegato n.9 al DPCM del 14/1/21.
Rimane sospeso invece il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. 

Sempre dal 27 Marzo saranno consentiti (art. 15) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto purché siano rispettate le condizioni necessarie:
- svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
- sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori se non abitualmente conviventi.
- la capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano invece ancora sospese le attività delle sale da ballo, discoteche, parchi acquatici e a tema, le fiere ed esposizioni, le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; così come le attività sopra citate in caso di classificazione come area di rischio arancione o superiore.

ZONE BIANCHE- MUSEI, MOSTRE E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali ma restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico alle competizioni sportive).

Riportiamo sinteticamente le novità normative

DPCM 2 marzo 2021

Art. 14
(Musei, istituti e luoghi della cultura)

1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
3. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura.

Art. 15
(Spettacoli aperti al pubblico)

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 16
(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere)

1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

Fonti normative:

Dpcm del 2 marzo 2021 (.pdf)  (sito esterno, .pdf)

ALLEGATI al DPCM del 02/03/2021 (sito esterno, .pdf)

DL n 15 del Governo Draghi pubblicato in GU n 45 del 23 febbraio 2021 (sito esterno, .pdf)

 

Foto di Alexandr Ivanov da Pixabay

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