Decreto legge 18 maggio: novità per parchi tematici e di divertimento, eventi sportivi, musei e mostre

foto di foto di parco acquatico con scivoli e piscina

Con il DL 65 del 18 maggio 2021 sono state nuovamente  modificate alcune disposizioni precedentemente introdotte con le  “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” valide nelle aree che saranno classificate in zona gialla (e una parte degli stessi criteri di classificazione), che riguardano parchi a tema e divertimenti, impianti ed eventi sportivi, musei. 

Cambia anche il coprifuoco serale.

ZONE GIALLE : COPRIFUOCO, PARCHI A TEMA E DIVERTIMENTI, SPORT, FIERE E CONGRESSI

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

Il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente è ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. (Art.1)

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati oltre che gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni dell'articolo 5 del DL 26 aprile:

  • svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
  • sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori se non abitualmente conviventi;
  • la capienza, che è stata aumentata rispetto al DPCM 2 marzo 2021, non potrà superare il 50% di quella massima, fino a 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso per ogni sala.

IMPIANTI ED EVENTI SPORTIVI 

Dal 1° luglio riapriranno piscine e centri natatori anche in impianti coperti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. (Art. 4)

Consentita la presenza di pubblico anche per tutti gli eventi e alle competizioni sportive (non più solo per quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021) dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso (Art. 5) con le stesse capienze previste per gli spettacoli aperti al pubblico.

 

 

PARCHI A TEMA

Centri termali e parchi tematici e di divertimento (Art. 8) riprenderanno le attività dal 15 giugno invece che dal 1° luglio 2021, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

MUSEI E MOSTRE 

Variate anche le disposizioni per i Musei (musei e altri istituti e luoghi della cultura secondo la definizione art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio DL 22 gennaio 2004, n. 42) e le mostre, purché garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metrosenza le limitazioni imposte a quelli che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione per i quali il sabato e i giorni festivi il servizio di apertura al pubblico rimane assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. (Art.11)

Continua ad essere sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. 

 

Fonti normative:

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 (sito esterno, .pdf)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (sito esterno, .pdf)

Dpcm del 2 marzo 2021 (.pdf)  (sito esterno, .pdf)

ALLEGATI al DPCM del 02/03/2021 (sito esterno, .pdf)

DL n 15 del Governo Draghi pubblicato in GU n 45 del 23 febbraio 2021 (sito esterno, .pdf)

 

Foto di Manfred Richter da Pixabay

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