App VerificaC19: come e chi deve verificare il Green pass dal 6 agosto

marchio App VerificaC19

Riteniamo utile fare un approfondimento sull'APP VerificaC19 che dovrà essere usata dal 6 agosto per verificare la validità di un certificato verde COVID-19.

Questo perché il DL n. 105 del 23 luglio 2021 (art. 3 comma 4) ha stabilito che siano i titolari o i gestori dei servizi e delle attività, per accedere alle quali sarà richiesto il Green pass, a dover effettuare i controlli e a rischiare sanzioni.

Queste misure riguardano, nel nostro settore, i musei e le mostre, i parchi tematici e di divertimento, le piscine, i teatri, gli eventi di spettacolo e sportivi, le fiere e i congressi.

 APP VerificaC19: cos'è e dove trovarla

Al momento per verificare la validità del Green pass è consentito solo l'utilizzo della APP VerificaC19, gratuita  e rilasciata dalle autorità preposte e disponibile al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/app.html

L'APP può essere utilizzata anche senza connessione a Internet, purché sia garantito il collegamento ogni 24 ore per la sincronizzazione delle chiavi pubbliche necessarie al controllo.

Come avviene la verifica

L’operatore che deve effettuare i controlli richiede l'esibizione della certificazione, l'App VerificaC19:

  • legge il QR Cod (in formato digitale oppure cartaceo)
  • estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato
  • applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida
  • mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa

Il verificatore può richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

Considerato l'obbligo imposto è stato anche chiarito chi può verificare la validità delle certificazioni:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI

Ricordiamo che con l'art.4 del DL n. 105 del 23 luglio 2021 è stato modificato anche l'Art. 5 del DL 52 del 22 aprile "Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi" ai commi 1 e 2  che riguardano l'obbligatorietà della presentazione di certificazioni verdi COVID-19 e le capienze che devono essere rispettate (aumentate rispetto al precedente DL).

Approfondimenti:

Green pass: il punto dopo il DL 105 del 23 luglio 2021

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

Fonti normative:

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”)

DL n 105 del Governo Draghi pubblicato in GU n 175 del 23 luglio2021 (sito esterno, .pdf)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (sito esterno .pdf)

 

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