Normativa e varie

SIAE

La SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori collabora con l’Amministrazione finanziaria dello stato attraverso una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Tra i compiti derivanti dalla convenzione figura la gestione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, delle biglietterie automatizzate. Tale attività, di natura tecnico-amministrativa, prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria.

I sistemi di biglietteria automatizzata servono a certificare gli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, purché dotati di SMART CARD di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con Agenzia delle Entrate; attualmente inoltre rilasciano i “titoli di accesso” e consentono di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica.

Sul sito della SIAE è disponibile il testo della convenzione oltre a maggiori approfondimenti sulle biglietterie automatizzate.

AGENZIA ENTRATE

Agenzia delle entrate ha tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

Rilascia i provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate, la cui gestione è affidata alla SIAE. Sul sito di Agenzia delle Entrate sono pubblicati tutti i produttori di sistemi di biglietteria destinatari di un provvedimento di idoneità, oltre a tutti i documenti normativi.

Aggiornamenti normativi e chiarimenti

In questa sezione sono pubblicati - in forma non periodica - aggiornamenti, disamine, norme e chiarimenti in merito alle biglietterie automatizzate. Non mancano consigli e casi studio derivanti dall'esperienza di PlaNet nei sistemi di biglietteria automatizzata (che opera in questo settore già dal 1998) ed esempi pratici, per contribuire ad una gestione efficiente ed efficace della propria biglietteria, per trasformarla in un potente strumento di marketing oltre che amministrativo.

NB: I documenti riportati come fonte normativa in questo sito sono di proprietà e rimangono sotto la responsabilità degli enti che li hanno pubblicati, non garantiamo rappresentino la verisone corretta né tantomeno l'ultima versione aggiornata in vigore al momento della lettura dell'articolo e invitiamo i visitatori del nostro sito a verificare sempre le fonti ufficiali o a richiedere una consulenza specifica.

Cosa fare prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento?

Rassegna estiva, concerti, cinema, musei, mostre, fiere, parchi, sport... indipendentemente dal tipo di evento che intendi organizzare, o per cui vuoi solo vendere biglietti, ci sono delle regole da rispettare.

Cosa fare prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento?

Prima di organizzare e iniziare a vendere i biglietti per un'attività di spettacolo o trattenimento è necessario ottenere un permesso dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e nel caso sia richiesto, dotarsi di un sistema di biglietteria automatizzata o stipulare un contratto per l'uso in outsourcing di un sistema omologato per la vendita di biglietti ed abbonamenti.
Questo perché In Italia le opere frutto dell'ingegno sono tutelate dal diritto di autore, che si instaura nel momento della creazione dell'opera, diversamente da altre legislazioni in cui il diritto di un autore è subordinato al compimento di un'azione quale la registrazione (es: copyright).

"Art. 1 (estratto) - Sono protette... le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione..."
Per conoscere la normativa aggiornata consigliamo di leggere l'ultima versione sempre disponibile sul sito di SIAE ora disponibile a questo link (http://to.ticka.it/LeggeDirittoAutore).

Come dicevamo, prima di iniziare la vendita dei biglietti di un evento ad oggi è necessario richiedere un permesso. In questo articolo ne riassumiamo i punti salienti:

TITOLARE DEL PERMESSO
Il titolare del presente Permesso è l'Organizzatore della Manifestazione (di seguito anche “Trattenimento”, “Spettacolo” o “Evento”) nel corso della quale avranno luogo le utilizzazioni consentite dal Permesso stesso. Eventuale Contitolare del Permesso è il coorganizzatore ( soggetto percettore di proventi collegati funzionalmente alla realizzazione dell’Evento).
Organizzatore e coorganizzatore sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute a SIAE.
Compete all’Organizzatore l’obbligo di comunicare a SIAE generalità e recapiti di eventuali coorganizzatori.

GARANZIA
Nel caso di Manifestazioni Gratuite (art. 4 lett. a) nessuna garanzia è dovuta.
Per le Manifestazioni Non Gratuite (art. 4 lett. b) l’Organizzatore deve costituire - a garanzia del pagamento degli importi dovuti - un adeguato deposito pecuniario presso l’Ufficio SIAE territorialmente competente.

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DEL COMPENSO PER DIRITTO D'AUTORE
Le Manifestazioni si definiscono:
a) Gratuite: Manifestazioni senza alcun introito di nessun tipo; è dovuto un compenso fisso in base alle tabelle tariffarie consultabili presso gli Uffici SIAE, nonché pubblicate sul sito www.siae.it.
Per gli eventi aziendali (Manifestazioni organizzate da o per conto di aziende per finalità di promozione della propria attività/marchio/prodotti, o realizzati a favore dei propri invitati/clienti/collaboratori/personale/soci ecc.) è dovuto un compenso commisurato all’importo sostenuto per l’allestimento dell’Evento (es. cachet degli artisti e/o rimborsi spesa riconosciuti, spese tecniche sostenute per l’Evento, ecc.), fatti salvi i minimi di compenso dovuti indicati al punto n. 9) delle Condizioni Particolari.
b) Non Gratuite: Manifestazioni con introiti da vendita di titoli di accesso e/o con altri proventi comunque derivanti dall’organizzazione dell’Evento.
Per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, con titoli di accesso o con altri proventi, il compenso è dovuto, oltre che sugli ingressi e posti a pagamento, anche su quelli gratuiti o di favore, sui diritti di prevendita, sugli abbonamenti, sulle quote sociali, sulle oblazioni, sui sussidi, sulle dotazioni, sui contributi, sui proventi per sponsorizzazioni o abbinamento pubblicitario, sui proventi per cessione dei diritti di ripresa sonora, televisiva o di altro mezzo di diffusione a distanza della Manifestazione o di parti di essa (indipendentemente dalla effettiva diffusione), sui proventi per cessione di diritti di sfruttamento delle suddette riprese, sui proventi per somministrazione di alimenti o bevande e sugli altri proventi di qualsiasi natura corrisposti da chiunque e a qualsiasi titolo, compresi quelli derivanti dalla vendita di programmi di sala, dalla vendita o noleggio di oggetti o accessori, ove si tratti di servizi od oggetti da utilizzarsi all’interno del locale in relazione allo svolgimento dell’Evento. Tutte le tipologie di proventi sopra descritte costituiscono base di calcolo del compenso per Diritto d’Autore, anche nel caso in cui risultino conseguiti da soggetto diverso dall’Organizzatore in virtù di qualsiasi titolo negoziale.

Per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, determinata la base di calcolo computando anche gli eventuali abbattimenti forfettari previsti, il compenso dovuto per Diritto d’Autore si calcola applicando l’aliquota percentuale prevista per la corrispondente tipologia di Manifestazione, (punto n. 9) delle Condizioni Particolari fatti salvi i minimi di compenso dovuti). La misura degli abbattimenti forfettari, dei minimi di compenso e delle aliquote è pubblicata sul sito www.siae.it.
Non rientrano nelle Manifestazioni Non Gratuite le Feste Private (art. 14).
L'Organizzatore non può fornire titoli di accesso – nel caso di Manifestazioni con ingresso a pagamento – a società o ad altri soggetti operanti professionalmente ed in forma organizzata mediante l’utilizzo di piattaforme online e siti web nel c.d. "mercato secondario" (secondary ticketing).

RENDICONTAZIONE
L’Organizzatore provvederà, entro le scadenze previste (I termini di pagamento per ogni tipologia di spettacolo o intrattenimento sono pubblicati nel sito www.siae.it.) a compilare e a trasmettere all’ufficio SIAE competente, anche utilizzando il servizio online “Portale Organizzatori Professionali” disponibile nel sito web www.siae.it, una rendicontazione comprensiva di tutti gli introiti percepiti per l’Evento, corredata, ove previsti, dai modelli C1 e C2 di cui all’allegato C del provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/07/2001 ovvero dalle dichiarazioni di incasso mensili.

PENALI
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti, l’Organizzatore dovrà versare, oltre al compenso per Diritto d'Autore, una penale per i maggiori oneri di cui viene gravata SIAE per le operazioni supplementari di accertamento, verifica e ripartizione. Tale penale è calcolata sul compenso per Diritti d’Autore non corrisposti nei termini sopra stabiliti e va da un minimo del 5% fino al 15° giorno di ritardo, al per arrivare al 30% oltre il 60° giorno di ritardo. Inoltre non varranno le riduzioni eventualmente previste.

OPERE AMMINISTRATE DALLE SEZIONI LIRICA e DOR
Per le opere amministrate dalle Sezioni Lirica e DOR l’Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:
a) divieto di procedere a modificazioni dell'opera drammatica, drammatico-musicale o letteraria, di rappresentare parti o brani staccati di opere drammatiche o drammatico-musicali, di inserire parti o altre opere, di mutare il titolo dell'opera così come indicato nel presente Permesso;
b) obbligo di annunciare in tutta la pubblicità dello Spettacolo: titolo, genere e numero degli atti dell'opera, nome dell'autore originale, dell'eventuale traduttore od elaboratore (riduttore, revisore. etc.) e dell'editore sia del testo letterario che della parte musicale, nonché dell'autore delle coreografie;
c) divieto di eseguire - nel caso di rappresentazione di opere liriche - qualsiasi pezzo staccato durante gli intermezzi dello Spettacolo. Tali esecuzioni - se autorizzate - dovranno eventualmente essere fatte all'inizio o alla fine dello Spettacolo;
d) obbligo, per quanto riguarda le opere teatrali e liriche, di: accertarsi se la Compagnia sia in possesso del Permesso Generale o di documento ad esso equivalente, rilasciato da SIAE, che autorizza la rappresentazione delle opere oggetto della Manifestazione; corrispondere a SIAE i compensi per Diritto d'Autore nella misura indicata nel Permesso Generale o documento equivalente, rilasciato alla Compagnia.

OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE OLAF
Per le letture delle opere amministrate dalla Sezione OLAF l’Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di compilare, all'atto della richiesta del Permesso, il prospetto, mod. 340, in cui deve essere specificata la data della Manifestazione, il titolo di ogni singola opera letteraria utilizzata, l'autore originale e l'eventuale traduttore e l'editore del libro da cui è tratto il brano e/o la poesia utilizzata. Per ogni opera letta e non indicata nel programma, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale per un importo fino al 5% dell’intero compenso dovuto per Diritto d’Autore, con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione e sottoscrizione del mod.340, l’Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25,00. Nei predetti casi SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Organo competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative, da euro 20.000 a euro 100.000, previste dall’art. 41, comma 2, del citato D. Lgs n. 35/2017 - fatta salva e riservata ogni eventuale azione civile e penale.
b) divieto di effettuare modifiche all'opera letteraria, di effettuarne riassunti o riduzioni, di inserirvi parti di altre opere, di mutarne il titolo;
c) divieto di realizzare una rappresentazione/riduzione teatrale dell'opera letteraria, posto che il presente Permesso autorizza esclusivamente la lettura/recitazione in pubblico del testo senza alterazioni di sorta;
d) obbligo di annunciare in tutta la pubblicità dello Spettacolo: titolo dell'opera, nome dell'autore dell’opera originale e dell'eventuale traduttore.
OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE MUSICA
Per le opere appartenenti alla Sezione Musica deve essere compilato il Programma Musicale contenente l’elenco delle opere eseguite, può essere effettuata in modalità cartacea o digitale. L’Organizzatore deve compilare preventivamente i Programmi Musicali nelle parti a lui riservate, indicando il numero del Permesso e l'Ufficio SIAE che lo ha rilasciato, utilizzando gli appositi moduli che dovranno essere ritirati presso l’Ufficio SIAE competente per territorio ovvero utilizzando il servizio online “MioBorderò” disponibile sul sito www.siae.it.
Il Direttore delle esecuzioni musicali (o altro incaricato) è tenuto a riportare sul Programma Musicale, prima delle esecuzioni o immediatamente dopo, le opere effettivamente eseguite, indicando, per ciascun brano musicale, il nome del compositore, il titolo della composizione e, ove richiesto dal modello, il minutaggio relativo alle esecuzioni e il nome dell'editore. La compilazione del Programma Musicale deve avvenire utilizzando inchiostro nero o blu scuro. Per i brani musicali di Pubblico Dominio elaborati, dovrà essere indicato il nome dell'elaboratore, seguito da quello del compositore originale. Le caselle delle composizioni dovranno essere compilate seguendo l'ordine cronologico delle opere eseguite. Il Programma Musicale dovrà essere sempre sottoscritto dal Direttore delle esecuzioni e dai componenti del complesso, ove aderenti a SIAE. L’Organizzatore è tenuto ad assicurarsi che i predetti adempimenti vengano eseguiti al fine di non incorrere nelle penali di cui al presente articolo, fatta salva ogni eventuale azione civile di responsabilità.

In caso di utilizzo della modalità digitale per la compilazione e riconsegna del Programma Musicale dovranno essere seguite le istruzioni indicate negli appositi manuali presenti sul sito SIAE www.siae.it fermi restando gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente Permesso a carico dell’Organizzatore e del Direttore dell’esecuzione.

Il Programma Musicale - debitamente compilato in formato cartaceo o digitale - dovrà pervenire a SIAE al più tardi entro il 90° giorno dall’Evento, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 35/2017. In caso di mancata restituzione del Programma Musicale entro il termine di 90 giorni dall’Evento sarà dovuta dall’Organizzatore una penale pari al 30% del compenso per Diritto d’Autore relativo al Programma Musicale non riconsegnato. La misura della penale non potrà essere comunque inferiore all’importo minimo di € 25,00.
Per ogni composizione eseguita e non indicata nel Programma Musicale o per ogni composizione non eseguita ed indicata, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale per un importo fino al 5% dell’intero compenso per Diritto d’Autore dovuto per l’Evento con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione e sottoscrizione del Programma Musicale, l’Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25,00. La corresponsione delle suddette somme da parte dell’Organizzatore non esclude l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento SIAE a carico del compilatore e del firmatario del Programma Musicale irregolare, qualora si tratti di un associato SIAE.
Nei sopra menzionati casi SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Organo competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative, da euro 20.000 a euro 100.000, previste dall’art. 41, comma 2, del citato D. Lgs n. 35/2017 - fatta salva e riservata ogni eventuale azione civile e penale.
Nel caso in cui l’Organizzatore, entro il termine di pagamento dei compensi per Diritto d’Autore e accessori, previsti riconsegni a SIAE il Programma Musicale in formato digitale gli sarà riconosciuta una riduzione del 5% del compenso dovuto per Diritto d’Autore. La riduzione non sarà riconosciuta in caso di pagamento oltre il termine previsto. Sono escluse dalla suddetta riduzione le seguenti utilizzazioni musicali: a) quelle per le quali non è prevista la compilazione del Programma Musicale; b) quelle in abbonamento; c) le Feste Private, (art. 14; d) gli Eventi Aziendali (art. 4) quando l’accesso non sia rivolto ad un pubblico indistinto; e) gli eventi organizzati da circoli o associazioni nella propria sede sociale (o in locali messi gratuitamente a disposizione) e riservati esclusivamente ai soci e loro invitati. Non rientrano in tale esclusione i circoli che hanno sottoscritto intese con SIAE che garantiscono la possibilità di controlli in forma riservata sul repertorio eseguito nel corso dell’Evento.
La riduzione di cui sopra si applica anche per le Manifestazioni Gratuite e comunque anche per tutte quelle in cui è previsto il pagamento del compenso in via anticipata. In tali casi, il Programma Musicale digitale dovrà essere restituito entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell’Evento.

 

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