Con il Provvedimento n. 129039/2020 del 12/3/2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati modificati alcuni importanti punti del precedente provvedimento n. 223774 del 27 giugno 2019 contenente le "misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso" ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. c.d. norme anti secondary ticketing, che sono entrate in vigore dal 1° luglio.
- lo spettacolo viaggiante (a cui i parchi acquatici e a tema sono assimilati) è stato esplicitamente escluso dalle disposizioni relative ai titoli di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 (cinquemila).
Quindi non sarà obbligatorio il titolo nominativo, con il conseguente obbligo di controllo dell’identità all’ingresso. Allo stesso modo i titoli acquistati potranno essere ceduti senza dover sottostare a tutti i vincoli connessi ai titoli nominativi:
- ATTENZIONE, le norme relative al secondary ticketing rimangono in vigore, in particolare ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 recita: "la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie."
- è stata semplificata la proroga di validità del provvedimento di idoneità con autocertificazione per i sistemi già riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate, purché non vendano titoli on-line, ovvero effettuino vendita online solo per eventi che prevedono la vendita on-line di titoli di accesso in numero non superiore a 1.000 (mille);
- Il termine del 27 marzo 2020, entro cui era fissato l’obbligo di ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata è stato prorogato di ulteriori 9 mesi.*
*”La proroga viene disposta al solo fine di consentire agli Enti Certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 ...e tiene altresì conto delle recenti disposizioni emanate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.”
Riteniamo che la proroga dei termini, al di là della situazione contingente legata all’epidemia in corso, fosse prevedibile stante tutte le difficoltà applicative che di fatto rendono complesse le attività di certificazione.
Al momento il provvedimento non è ancora stato inserito nella sezione dedicata alle biglietterie automatizzate ma è disponibile nell’archivio delle news del sito di Agenzia delle Entrate, qui potete scaricarlo in .pdf