Nuove capienze e Green pass: il punto dopo il DL

foto gazzetta ufficiale

Facciamo il punto sulle nuove capienze valide per i musei e le mostre, parchi, piscine, teatri, eventi, fiere e congressi dopo le modifiche introdotte dal DL n. 139 del 08/10/2021 contente “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative..." che modifica le capienze fino ad ora in vigore in zona bianca

Il Decreto legge n. 139 del 08/10/2021

Il decreto appena pubblicato modifica il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

Nuove capienze in zona bianca:

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

La novità più importante (ed attesa dagli operatori) riguarda la riapertura le capienze delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati. 

Con il comma 1-bis in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La capienza consentita è al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. 

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo."

MUSEI E MOSTRE

Nessuna limitazione delle capienze per l'accesso ai musei, ma deve essere garantita l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase, con l’eccezione dei nuclei conviventi.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI

Con l'art. 1 del dl 139 è modificato l'Art. 5 del DL 22 aprile "Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi" ai commi 1 e 2  che sono sostituiti dai seguenti:


1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.

In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

In zona gialla, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso.

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";  

Fonti normative:

DL n 139 del Governo Draghi pubblicato in GU n 241 del 08 ottobre 2021 (sito esterno, .pdf)

DL n 105 del Governo Draghi pubblicato in GU n 175 del 23 luglio2021 (sito esterno, .pdf)

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (sito esterno, .pdf)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (sito esterno .pdf)

 

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