Normativa e varie

SIAE

La SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori collabora con l’Amministrazione finanziaria dello stato attraverso una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Tra i compiti derivanti dalla convenzione figura la gestione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, delle biglietterie automatizzate. Tale attività, di natura tecnico-amministrativa, prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria.

I sistemi di biglietteria automatizzata servono a certificare gli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, purché dotati di SMART CARD di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con Agenzia delle Entrate; attualmente inoltre rilasciano i “titoli di accesso” e consentono di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica.

Sul sito della SIAE è disponibile il testo della convenzione oltre a maggiori approfondimenti sulle biglietterie automatizzate.

AGENZIA ENTRATE

Agenzia delle entrate ha tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

Rilascia i provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate, la cui gestione è affidata alla SIAE. Sul sito di Agenzia delle Entrate sono pubblicati tutti i produttori di sistemi di biglietteria destinatari di un provvedimento di idoneità, oltre a tutti i documenti normativi.

Aggiornamenti normativi e chiarimenti

In questa sezione sono pubblicati - in forma non periodica - aggiornamenti, disamine, norme e chiarimenti in merito alle biglietterie automatizzate. Non mancano consigli e casi studio derivanti dall'esperienza di PlaNet nei sistemi di biglietteria automatizzata (che opera in questo settore già dal 1998) ed esempi pratici, per contribuire ad una gestione efficiente ed efficace della propria biglietteria, per trasformarla in un potente strumento di marketing oltre che amministrativo.

NB: I documenti riportati come fonte normativa in questo sito sono di proprietà e rimangono sotto la responsabilità degli enti che li hanno pubblicati, non garantiamo rappresentino la verisone corretta né tantomeno l'ultima versione aggiornata in vigore al momento della lettura dell'articolo e invitiamo i visitatori del nostro sito a verificare sempre le fonti ufficiali o a richiedere una consulenza specifica.

Secondary ticketing: lo schema di provvedimento del marzo 2019 lascia molti dubbi

foto biglietti con marchio sistema di biglietteria ticka

È disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate lo schema di provvedimento contenente le misure attuative in materia di vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. 

Il provvedimento contiene inoltre modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate che approfondiremo in un altro articolo.

AGGIORNAMENTO: Il 27/06/2019 è stato pubblicato sul sito di Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le "misure attuative in materia di vendita o qualsiai altra forma di collocamento di titoli di accesso", invariato rispetto allo schema di provvedimento stesso, qui trovate il link Secondary ticketing: arrivato il provvedimento ed i primi chiarimenti

La parte più interessante del provvedimento è quella relativa alle misure finalizzate a contrastare il fenomeno del Secondary ticketing: cioè la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo o intrattenimento effettuata da soggetti diversi rispetto ai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.

Il caso tipico è quello di spettacoli importanti, per i quali i biglietti disponibili terminano a poche ore (in alcuni casi minuti) dall’apertura delle vendite, salvo “riapparire” a prezzo maggiorato su circuiti di vendita secondari.

Per fare questo, nello schema di provvedimento presentato si è agito su più fronti, in base alla tipologia di eventi:

  1. manifestazioni da intrattenimento (tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640), o spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino a 1000 TITOLI messi in vendita: da ora in breve SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO FINO A 1.000;

  2. manifestazioni da intrattenimento (tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640), o spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)oltre 1000 TITOLI messi in vendita: da ora in breve SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO OLTRE 1.000

  3. manifestazioni spettacolistiche (tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi manifestazioni sportive e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo)  in locali con capienza OLTRE 5.000 posti: da ora in breve SPETTACOLO OLTRE 5.000;

    AGGIORNAMENTO 30/06/2019:  tra gli esclusi dall'obbligo del biglietto nominativo anche gli appuntamenti dello spettacolo viaggiante con più di 5 mila persone, a cui i parchi acquatici e a tema sono assimilati ("Decreto cultura" n. 59 del 28/06, in vigore dal 30/6/2019, art.4)

 

SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO FINO A 1.000

I titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono impedire ai BOT di acquistare:

  1. grazie all’uso dei CAPTCHA;
  2. altro vincolo è quello di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto del gdpr.

IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO (LOG IMMODIFICABILE) DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE

SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO OLTRE 1.000

I titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono impedire ai BOT di acquistare

  • grazie all’uso dei CAPTCHA;
  • introducendo limitazioni e vincoli legati all’identificazione degli acquirenti e alla transazione, consentendo l’acquisto solo rispettando questi parametri:
    • massimo 10 titoli per evento per ogni utente identificato
    • non rilascia immediatamente il titolo ma lo invia successivamente
    • identificazione certa dell’acquirente con numero cellulare validato cui viene inviato codice OTP per la convalida della transazione o SPID
  • altro vincolo è quello di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto del gdpr.

IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO (LOG IMMODIFICABILE) DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE IDENTIFICATO

SPETTACOLO OLTRE 5.000

i titolari dei sistemi di biglietteria che vendono online devono:

  1. rispettare quanto previsto per SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO fino a 1.000 o oltre 1.000 in base al caso, INOLTRE;
  2. dal 1 luglio 2019 i titoli di accesso sono nominativi e il controllo accessi avviene con riconoscimento personale => sul titolo nome e cognome (anche per minori), se riconoscimento non avviene non si entra;
  3. garantire cambio nominativo e rimessa in vendita che può avvenire solo se intestatario o acquirente sono in possesso del titolo col nominativo e rispettivo sigillo fiscale, tramite circuito primario, senza sovrapprezzo e con il tracciamento della correlazione come operazioni collegate,con annullamento del titolo (con indicazione della causale) e riemissione contestuale al nuovo nominativo.

IL RISPETTO DI TUTTI QUESTI PUNTI DEVE ESSERE DIMOSTRABILE CON IL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DALL’UTENTE IDENTIFICATO

 

CONSIDERAZIONI

Per quanto riguarda i titolari dei sistemi di emissione questa normativa comporterà anche maggiori responsabilità in merito al trattamento dei dati personali in quanto è in capo a loro che lo schema di provvedimento (Capo V)  fa ricadere la responsabilità di “adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali” che adesso saranno necessariamente anche o il numero cellulare o lo SPID.

 A meno di due mesi dalla data di entrata in vigore della normativa non ci risulta siano stati chiariti molti dei dubbi interpretativi degli addetti ai lavori, tra i quali i nostri che illustriamo di seguito.

DUBBI

Quando si parla di “eventi con vendita attraverso reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso in numero SUPERIORE A 1.000 (mille)” non si entra nel merito della gestione degli ABBONAMENTI OPEN che per definizione non fanno riferimento ad un solo evento, ma ad una molteplicità di eventi potenzialmente fruibili, come si determina la correlazione tra abbonamento open ed evento in relazione al calcolo del limite dei 1.000 titoli di accesso in vendita?

In relazione all’utilizzo del CAPTCHA si fa riferimento a: nel testo del provvedimento “il sistema on line richiede all’utente acquirente, preliminarmente alla fase di composizione dell’ordine (c.d. ‘carrello’), l’esecuzione del CAPTCHA”; nell’allegato tecnico “Al momento della composizione dell’ordine dei titoli di accesso desiderati (ovvero del loro inserimento all’interno di un “carrello”) il sistema presenta all’utente acquirente un test CAPTCHA o re-CAPTCHA, superato il quale l’operazione viene effettuata con successo”; in molti sistemi la composizione dell’ordine è distinta e successiva alla compilazione del carrello, qual è il momento “corretto” per presentare il CAPTCHA, all’ “aggiungi al carrello”, al “procedi all’ordine”, su ogni inserimento nel carrello?

Queste risposte sono essenziali e devono essere univoche per non creare disparità di trattamento ed opportunità tra i diversi produttori.

Speriamo venga presto offerto un canale per la presentazione dei quesiti e formulazione delle risposte, canale auspicabilmente più “leggero” del classico interpello anche se altrettanto autorevole.

Qui potete trovare lo schema di provvedimento ed i relativi allegati tecnici.

Tariffa DPR 640 1972 - Intrattenimenti

1) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

2) Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.

3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Tabella C - DPR 633 1972 - Spettacoli ed altre attività

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettro grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

 

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