Dal 15 giugno riaprono parchi tematici e di divertimento, 3 regioni da oggi in zona bianca

foto di parco con attrazioni

Da oggi le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono in zona bianca, grazie all'ORDINANZA 28 maggio 2021 del  MINISTERO DELLA SALUTE (GU Serie Generale n.127 del 29-05-2021) tutte le altre Regioni e Province Autonome rimangono in zona gialla.

In zona gialla parchi a tema e divertimenti riapriranno il 15 giugno, anziché il 1 luglio.

ZONE GIALLE : PARCHI A TEMA E DIVERTIMENTI

Con il DL 65 del 18 maggio 2021 sono state modificate alcune disposizioni valide nelle aree classificate in zona gialla per parchi a tema e divertimenti, anticipandone la riapertura purché rispettino le indicazioni degli allegati al DPCM del 02/03/2021. 

PARCHI A TEMA (art.8)

Parchi tematici e di divertimento riprenderanno le attività dal 15 giugno invece che dal 1° luglio 2021, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 che riportiamo qui per comodità

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi
tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
    nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale
    personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento
    al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente
    on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle
    presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della
    capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento
    interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
    eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
    tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte
    persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree,
    prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria,
    servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie
    delle piscine.
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche
    nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
    utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni
    vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà
    essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari
    efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà
    essere di almeno 2 metri.
  • Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di
    almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare
    gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei familiari o
    conviventi.
  • In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i
    bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico
    (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione
    individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti
    non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
    correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
  • Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e
    attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
    occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
    secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
    impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.
    In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
    la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
    tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
    superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore
    d’aria.
  • Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
  • Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
  • Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

 

Fonti normative:

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 (sito esterno, .pdf)

ALLEGATI al DPCM del 02/03/2021 (sito esterno, .pdf)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (sito esterno, .pdf)

Dpcm del 2 marzo 2021 (.pdf)  (sito esterno, .pdf)

DL n 15 del Governo Draghi pubblicato in GU n 45 del 23 febbraio 2021 (sito esterno, .pdf)

 

Foto di Manfred Richter da Pixabay

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